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Elementi necessari in materia di antincendio: profili ed obblighi dei condomini

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i presupposti normativi riguardo la partecipazione alle spese in caso di interventi condominiali in materia di antincendio.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei porre un quesito. In un condominio viene sostituita la porta tagliafuoco che divide il locale garage condominiale, con posti assegnati e di proprietà, a un locale corridoio condominiale per accedere alle scale del condominio ad altro locale ove vi sono delle cantine.

Tra i proprietari, vi è un condomino che non possiede né un posto auto nel locale garage e né una cantina. A tal proposito, egli deve partecipare alla spesa della sostituzione della porta tagliafuoco?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

i presupposti applicativi del caso di specie richiedono la disamina della disciplina in materia di parti comuni dell’edificio, verificando i presupposti della comunione forzosa attraverso le parti, le pertinenze ed i servizi del condominio salvo titolo contrario (art. 1117 c.c.), ovvero, con riferimento al caso di specie, l’unico richiamo effettivo trova una collocazione nelle aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune.

Dovendo trovare una collocazione specifica, la questione sottesa, con riferimento all’ambito della partecipazione delle spese,

deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale “ex lege” tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene.

Cass. Civ. Sez. II Sent. del 24/11/2010 n° 23851

Dal quesito richiamato e salvo titolo contrario, risultante da atto di compravendita o da regolamento di condominio rispetto alle parti, servizi e pertinenze del condominio, il condomino richiamato non ha nessun obbligo di spesa relativamente alla porta taglia fuoco, in quanto l’unità immobiliare, di cui è titolare, non ha alcun collegamento strutturale rispetto all’area destinata ad autorimessa.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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