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Apertura di più conti correnti: profili condominiali

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli adempimenti dell’amministratore nel caso di un condominio che possiede più conti correnti.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in merito alla seguente situazione. Amministro un condominio che possiede tre conti correnti in due istituti bancari diversi, uno sul quale confluiscono le quote condominiali e gli altri due destinati rispettivamente a spese ordinarie e straordinarie.

A tal proposito, un condomino ha richiesto di mantenere un solo conto corrente, procedendo alla chiusura dei restanti, pena la possibile revoca del mio incarico. Se non procedessi in tal senso, rischio davvero la revoca?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

partiamo dal presupposto che l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza con la conseguente obbligazione tra mandatario e mandante rappresentato dall’assemblea dei condomini.

Con riferimento al quesito in oggetto, l’art. 1129 c.c. dispone che:

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale e bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Orbene, la disciplina richiamata ammette l’apertura del conto corrente finalizzato alle transazioni contabili a qualsiasi titolo, ovvero spese condominiali ordinarie e straordinarie. Pertanto non sussiste la necessità dell’apertura di più conti correnti da parte dello stesso amministratore ovvero su richiesta dei condòmini. Sicuramente non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore la chiusura di più conti correnti condominiali, ovvero non è una fattispecie oggetto di risoluzione tipica da parte del legislatore.

Come tale non può che rientrare nelle attribuzioni dell’assemblea disapplicare precedenti delibere di approvazione o ratifica dei provvedimenti presi dall’amministratore come nel caso di specie di più conti correnti condominiali con le maggioranze del 2° comma dell’art. 1136 c.c., previo convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. del codice civile.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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