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Certificato prevenzione incendi: come si ottiene e quando è obbligatorio?

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito verte su alcuni dubbi riguardo il CPI (Certificato Prevenzione Incendi).

L'ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

sono amministratrice di uno stabile nel quale abito dal 2011. Finora mi sono sempre occupata io, avendo un diploma in ragioneria, del libro cassa, del bilancio, della redazione dei verbali e delle varie attività che competono il mio ruolo, ma mi sono resa conto di avere delle lacune che intendo colmare per svolgere in modo più professionale la mia attività e, a tal proposito, ho deciso quindi di rivolgermi alla Vs Associazione.

Pertanto, vorrei chiederle subito un’informazione: facendomi fare un preventivo da uno studio mi è stato chiesto se l’area di manovra dei garage è soggetta a CPI. Potrebbe spiegarmi di cosa si tratta e cosa devo fare per ottenere questo documento?”

L'ESPERTO RISPONDE

“Preg.ma Associata,

Il decreto del 21 febbraio 2017 (G.U. 03 marzo 2017, n. 52) rubricato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”, ha definito all’art. 1 le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimesse.

Il decreto individua varie tipologie strutturali per il ricovero di autoveicoli, definendo l’autorimessa come area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli. Distinguendo l’autorimessa in:

  • autorimessa “privata”, il cui uso è riservato ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti, con titolo ad accedervi;
  • autorimessa “pubblica”, la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti;
  • autorimessa “isolata”, situata in edificio esclusivamente destinato a tale uso ed eventualmente adiacente ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separata da questi.

Il decreto, inoltre, distingue l’autorimessa “chiusa” dall’autorimessa “aperta”, qualificando quest’ultima come uno spazio aperto privo di elementi di separazione ai fini dell’organizzazione dei volumi interni.

Pacificamente, la lettura del decreto richiamato deve essere applicata con riferimento al condominio e alle parti comuni dell’edificio ed ai relativi profili in materia di obblighi ex art. 1130 del codice civile, ovvero di tutti gli obblighi in materia di sicurezza degli impianti e delle parti comuni, ovvero delle aree destinate a parcheggio, così come richiamato dall’art. 1117 del codice civile.

In relazione al quesito in oggetto, l’art. 2 del citato decreto dispone al comma 1 che:

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

Con riferimento alle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa il CPI, ossia il certificato di prevenzione incendio, è obbligatorio solo nel caso di autorimesse private con più di 9 autoveicoli oppure autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili che hanno una superficie superiore ai 300 m2, così come disposto dal punto 75 del D.P.R 151/2011.

Come tale la questione non deve essere solo affrontata come “area di manovra dei garage”, ma si guarda all’intera autorimessa nel rispetto dei requisiti di superficie indicati dal decreto citato, il cui CPI potrà essere richiesto dall’amministratore di condominio con istanza ai Vigili del Fuoco, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente D.P.R 151/2011. Il Comando verificherà la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascerà la ricevuta.”

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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