A partire dal 10 febbraio 2013 è in vigore la legge 26 gennaio 2013 n. 4, meglio nota come
Legge sulle Professioni non regolamentate
Tale legge prevede, all’articolo 1, comma 3, che:
“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice“
Quindi informiamo tutti i nostri associati, che all’atto della comunicazione del possibile inserimento nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico dell’ANAPI, sarà obbligatorio l’inserimento nelle comunicazioni con i clienti la seguente formula:
“Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)”
Di seguito il pdf relativo alla L.4/2013:
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