Sì al Superbonus per il condominio senza amministratore e codice fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio minimo.
Come ben sappiamo, con “condominio minimo” si intende un condominio composto da non più di otto condòmini in cui non vi è l’obbligo di nominare un amministratore, né quello di definire un regolamento condominiale. Ricordiamo, inoltre, che il condominio minimo non è tenuto a dotarsi di codice fiscale.
Con riferimento alla maxi-agevolazione del Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate al paragrafo 1.1. della circolare n.24/E dell’8 agosto 2020 ha stabilito che:
Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista13. A tal fine si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.
Sempre l’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita risposta all’interpello n. 196 del 18 marzo 2021, ha chiarito che i condomini minimi, quindi quelli in cui non avendo nominato un amministratore non hanno l’obbligo di richiedere il codice fiscale, potranno comunque usufruire della detrazione del 110% per gli interventi realizzati nelle parti comuni dell’edificio, utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Pertanto, il contribuente è tenuto a dimostrare che i suddetti interventi siano stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
L’Agenzia delle Entrate conclude chiarendo, quindi, che il Superbonus 110% si applica ai lavori realizzati sia sui condomini normali che su quelli minimi, mentre non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni di due o più unità immobiliari accatastate separatamente di un edificio interamente di proprietà di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI