L’amministratore di condominio in qualità di datore di lavoro
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la figura del datore di lavoro nei condomini e la possibilità che l’amministratore ricopra questo ruolo.
L'ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei porre il seguente quesito: in uno stabile con servizio di portierato è necessario nominare una figura esterna, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oppure lo stesso amministratore, in possesso di corso di formazione, può espletare il suddetto ruolo?”
L'ESPERTO RISPONDE
Preg.mo Associato,
Il quesito in oggetto richiede la necessità di individuare la figura del datore di lavoro nel condominio.
Con riferimento al caso di specie, la Circolare Ministeriale n°28/1997 ha stabilito che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’amministratore condominiale che, nel caso di specie, può assumere la figura esterna in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, così come richiamato dall’articolo 34 del decreto legislativo n° 81 aprile 2008, il quale ha disposto lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
Inoltre, il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia