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Interventi per bonus facciate 90% e obblighi per il visto di conformità

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli interventi necessari per fruire del bonus facciate 90% e la richiesta del visto di conformità.

L'ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

chiedo, cortesemente, un chiarimento relativamente alla possibilità di usufruire del Bonus Facciate 90%. Vorrei sapere, quali sono gli interventi ammessi ai lavori al 90%? È richiesto il visto di conformità?

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo Associato,

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, sono ammessi tra i provvedimenti agevolabili al bonus 90%:

  • gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata esterna;
  • gli interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • gli interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus facciate spetta, per esempio, per gli interventi realizzati:

  • sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico;
  • su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica;
  • sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico;
  • sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale;
  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

È possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Con riferimento al visto di conformità, il Decreto-Legge N° 157/2021 dell’ 11 novembre 2021, rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, ha disposto che:

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

Tuttavia, all’articolo 121, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1, ovvero al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è richiesto il visto di conformità.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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