Quando ci si può opporre all’installazione dell’ascensore in condominio?
Qual è la normativa che regola l’installazione di un ascensore in condominio e quali sono i fattori da considerare nel caso di opposizione ad una delibera?
Da un punto di vista giuridico quando si parla di ascensore si parla anche di “innovazione”. Le innovazioni sono disciplinate dall’articolo 1120 c.c., il quale stabilisce che:
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Rispetto a quelle che vengono considerate semplici modificazioni, le innovazioni sono opere di trasformazione che incidono sulla cosa comune e ne alterano l’originaria destinazione e funzione. L’art. 1120 c.c. prosegue stabilendo che:
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
- le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
- le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
- l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
È quindi deducibile che l’installazione di un ascensore comporti modifiche importanti sull’edificio, a partire dal vano scale o dal pianerottolo.
Inoltre, a differenza delle modificazioni, nelle innovazioni vi è un interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso in assemblea con apposita delibera. In tal caso, ai sensi del sopra citato articolo 1120 del codice civile, per l’installazione di un ascensore in condominio è necessaria una delibera sostenuta dalla maggioranza dei condomini equivalente ad almeno due terzi del valore dell’edificio (art. 1136 c.c.).
Sempre l’art. 1120 del codice civile, all’ultimo comma, stabilisce che:
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Premesso ciò, quindi, qualora l’installazione di un ascensore comportasse dei pregiudizi al fabbricato in termini di sicurezza, stabilità, decoro architettonico oppure rendesse inservibili alcune parti comuni, anche un solo condomino può opporsi alla delibera assembleare, dimostrando le problematiche e i pregiudizi che potrebbero derivare dall’installazione.
È importante, però, evidenziare che l’aspetto prioritario correlato all’installazione di un ascensore in un edificio è l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Difatti, se nell’edificio abitano persone anziane oppure invalidi o portatori di handicap, installare l’ascensore è utile e necessario e prevale sul pregiudizio al godimento di una parte comune da parte di un solo condomino.
Questo ciò che è emerso dalla sentenza n. 1370 del Tribunale di Vicenza, il quale ha rigettato il ricorso di una condomina che si era opposta all’installazione dell’ascensore a fronte di una parziale modifica e riduzione della propria visuale diretta sul portone d’ingresso del condominio. Tale motivazione, secondo il giudice, non è sufficiente per vietare l’installazione dell’ascensore.
Difatti, come più volte dichiarato dalla Corte di Cassazione, l’installazione di un ascensore rientra tra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, pertanto, nei casi di contestazione della delibera da parte di un condomino, è il giudice a dover verificare e stabilire se a prevalere sia l’interesse del singolo condomino riguardo il godimento della cosa comune, oppure la tutela delle persone anziane e disabili per le quali l’ascensore diventa necessario.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI