I presupposti normativi ed inderogabili in materia di delega condominiale
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la normativa inerente alle deleghe per le assemblee condominiali.
L'ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei porre un quesito. In un condominio con meno di 20 persone in riunione si è presentato un condomino con 5 deleghe e potrebbe andar bene sulla base di quanto sancito dall’art. 67 del decreto att. c.c. però nel loro regolamento condominiale ante entrata in vigore dell’art. 67 è inserita l’accettazione di un massimo di 3 deleghe per ciascun condomino.
In questo caso vale quanto scritto nel regolamento oppure questo va a ledere il diritto sancito dall’art. 67 di poter avere un numero non limitato di deleghe per condomini con meno di 20 persone?”
L'ESPERTO RISPONDE
“Preg.mo associato,
La delega alla partecipazione assemblare da parte di un delegante al delegato in materia di assemblea condominiale è stata legiferata all’art. 67, comma 1, disp. att. c.c.:
Ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini del valore proporzionale.
Con riferimento al caso di specie, è opportuno precisare che l’art. 72 disp. att. c.c. dispone che il regolamento di condominio non può derogare l’articolo 67 disp. att. del codice civile.
Come tale, a parere dello scrivente, trattandosi di un condominio con meno di venti condomini, il regolamento di condominio in questione non deroga l’articolo 67 comma 1, disp. att. c.c., perché l’art. 72 comma 1, disp. att. c.c. opera nel caso in cui i condomini sono più di venti.”
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia