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Maggioranze assembleari in caso di allontanamento di un condomino durante l’assemblea condominiale

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le maggioranze assembleari per la nomina e revoca dell’amministratore in caso di allontanamento di un condomino durante l’assemblea.

L'ASSOCIATA CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in merito alla seguente situazione. In un condominio composto da 9 condòmini, 3 di questi posseggono il valore di 551 millesimi di proprietà, ma non raggiungono la maggioranza dei presenti. Questi ultimi vorrebbero procedere con il cambio dell’amministratore.

In tal caso, vorrei sapere se prevalgano le maggioranze millesimali o la maggioranza dei presenti alla riunione e cosa succede nel caso in cui un condomino dovesse allontanarsi dall’assemblea dichiarando di accettare le decisioni dell’assemblea con riferimento al cambio dell’amministratore.”

L'ASSOCIATA CHIEDE

Preg.ma associata,

il legislatore ha affrontato la nomina e revoca dell’amministratore e le maggioranze richieste, stabilendo, all’articolo 1136 4° comma del codice civile, che le deliberazioni concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive, relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Come tale, non c’è un’antitesi tra le maggioranze delle teste e le maggioranze dei millesimi, premesso che, è necessaria la pluralità dei condomini che rappresenti la metà del valore dell’edificio.

Nel caso dell’allontanamento di un condomino durante l’assemblea, che dovesse dichiarare di accettare le decisioni prese dall’organo collegiale, non è possibile tener conto della partecipazione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione, dichiarando di accettare le decisioni della maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione della volontà dei singoli condomini ed attribuisce valore collegiale alla decisione assembleare. (Cass. civ. sez. II, 13/02/1999 N° 1208)

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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