Il Decreto Superbonus è legge: arriva l’approvazione anche da parte della Camera
La Camera ha approvato definitivamente la conversione in legge del Decreto Superbonus con 150 voti favorevoli. Confermata la rateizzazione in 10 anni per le spese relative a Superbonus, Sismabonus e Barriere Architettoniche a partire dal 1° gennaio 2024.
Il Decreto Superbonus è ufficialmente diventato legge dopo l’approvazione da parte della Camera avvenuta con 150 voti a favore e 109 voti contrari. Ricordiamo che il Decreto era già stato approvato dal Senato il 16 maggio (link articolo Decreto Superbonus approvato dal Senato), senza alcuna modifica rispetto al testo presentato, ciò significa, quindi, che tutte le novità contenute nel testo diventano definitive.
Indubbiamente, la principale novità riguarda i tempi di detraibilità delle spese relative al Superbonus, difatti le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 daranno diritto a una detrazione che sarà rateizzata in 10 anni, anziché in 4.
Allungata a 10 anni, anziché in 5, anche la detraibilità per le spese relative a Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche.
Tale decreto, voluto fortemente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha fatto molto discutere soprattutto riguardo l’allungamento dei tempi di detraibilità sopracitati e riguardo la retroattività definita dalla maggioranza “limitata” che colpisce anche le spese sostenute nei primi mesi di quest’anno.
Inoltre, con l’entrata in vigore della legge, anche le possibilità residue di cessione del credito e sconto in fattura sono state definitivamente eliminate. L’unica possibilità che rimane aperta riguardo lo sconto in fattura e la cessione del credito è quella riguardante gli edifici siti nelle zone sismiche, zone in cui queste opzioni saranno ancora consentite, anche se in modo limitato.
A tal proposito, la nuova legge sul Superbonus ha stabilito lo stanziamento per il 2025 di un fondo pari a 35 milioni di euro destinato a favore di soggetti che effettuano interventi da Superbonus su edifici danneggiati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 e diversi da quello localizzati in Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.
L’approvazione del Decreto Superbonus in legge ha portato novità anche per le banche e gli istituti di credito. Difatti, a partire dal 2025 banche e istituti finanziari non potranno più compensare i crediti del Superbonus con debiti previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pena il recupero del credito con interessi e una sanzione.
Inoltre, la normativa stabilisce che le banche e gli istituti di credito che hanno acquistato i crediti ad un prezzo inferiore al 75%, potranno utilizzare tali crediti in 6 rate annuali e la quota di credito non utilizzata potrà essere fruita negli anni successivi.
Sul fronte dei bonus edilizi è arrivata anche una stretta da parte del Governo sul Bonus Ristrutturazione (link articolo) il quale dal 2028 avrà un’aliquota pari al 30%, aliquota che attualmente è al 50% ma che dal 2025 al 2027 scenderà al 36%.
Per il 2025 è stato, inoltre, istituito un fondo pari a 100 milioni di euro in favore di Onlus ed enti del terzo settore, destinato alla riqualificazione strutturale ed energetica degli edifici.
Con il nuovo Decreto Superbonus entrano in gioco anche i Comuni. Difatti, i Comuni che effettueranno controlli e segnaleranno la mancata corrispondenza tra titoli abitativi e interventi Superbonus realizzati, riceveranno il 50% dei tributi statali riscossi e delle relative sanzioni applicate ai trasgressori.
Infine, con lo scopo di monitorare la spesa, viene introdotto l’obbligo di trasmettere una serie di dati dettagliati all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche per tutti coloro che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico o antisismici.
I soggetti interessati dovranno inviare all’ENEA o al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche, i seguenti dati:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.
L’omessa trasmissione dei dati richiesti concernente i lavori che al 30 marzo 2024 risultano in corso, comporterà una sanzione pari a 10.000 euro, mentre per gli interventi per i quali la Cilas o la richiesta del permesso di costruire sono presentati a partire dalla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo 2024), il mancato invio della comunicazione causerà la decadenza dell’agevolazione senza possibilità di remissione in bonis.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI