Convocazione parziale dei condomini: obblighi dell’amministratore
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la convocazione dell’assemblea per lavori straordinari che interessano solo alcuni condòmini.
L'ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere una delucidazione. In caso di lavori straordinari da effettuare sulle parti comuni di un condominio, i quali però riguardano solo alcuni dei proprietari, l’amministratore in carica deve convocare in assemblea tutti i condòmini o solo quelli interessati?”
L'ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
i requisiti che attengono alla convocazione assembleare ordinaria o straordinaria nei termini e nei modi sono stabiliti dall’art. 66 disp. att. del codice civile.
In materia condominiale
il condominio parziale opera proprio sul piano della semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, per permettere che, quando all’ordine del giorno dell’assemblea vi siano argomenti che interessino la comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto costitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati.
Cass. civ., Sez. II, 2 marzo 2016, n. 4127
Pertanto, l’ambito di applicabilità è rappresentato dall’applicazione dell’art. 66 delle disp. att. c.c. in modalità parziale, ovvero convocando solo condòmini interessati ai lavori straordinari.
Pacificamente, le spese saranno portate in detrazione solo dai condòmini interessati ai lavori, previa ripartizione delle spese ai sensi dell’art. 1123 c.c. e pagamento del bonifico cosiddetto “parlante” da parte dell’amministratore pro tempore.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia