I rapporti parentali nell’ambito delle deleghe condominiali
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le norme che riguardano le deleghe condominiali in sede di assemblea.
L'ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento in merito alla seguente situazione. In sede di assemblea condominiale l’amministratore porta il padre, il quale collabora con lui per la gestione della contabilità del condominio.
Egli, inoltre, sempre in fase di assemblea condominiale ricopre anche il ruolo di segretario e detiene 3 deleghe di condomini. Questa situazione è corretta o potrebbero esserci i presupposti per l’annullamento dell’assemblea?”
L'ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Così come disposto dall’art. 67 disp. att. c.c. comma 1, ogni condomino può intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto sugli argomenti all’ordine del giorno, tramite un rappresentante, senza indicare limiti o disciplinare eventuali rapporti di affinità familiare come nel caso di specie della figura del padre dell’amministratore, al quale sono conferite le deleghe da parte dei condomini.
L’ampiezza di scelta del rappresentante da parte del condomino in relazione ad un rapporto di fiducia o di stima del delegante nei confronti del delegato non può essere derogata eventualmente dalle clausole di un regolamento di condominio, in quanto l’art. 72 disp. att. c.c. è norma inderogabile.
Pertanto, in assenza di disciplina specifica, se non nella inderogabilità e cogenza dell’art. 67 delle disp. att. c.c., ogni possibile conflitto di interesse in tema di condominio presuppone che i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali del mandato, con la conseguenza, come nel caso di specie, che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto. (Cass. civ., Sez. II, 25/01/2016, n° 1234)
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia