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Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed applicazione della normativa antincendio

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la realizzazione di infrastrutture destinate alla ricarica delle auto elettriche e gli aspetti da rispettare relativi alla normativa antincendio in condominio.

L'ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

in un condominio da me amministrato uno dei condòmini, proprietario di immobile e box, intende modificare l’impianto elettrico che alimenta il suo box così da poter provvedere alla ricarica di un’auto elettrica e chiaramente l’energia elettrica verrebbe prelevata dal suo contatore.

Il condominio è dotato di CPI (Certificato Prevenzione Incendi) per attività di “autorimessa”, pertanto vorrei chiedere se in questa situazione può il condomino modificare l’impianto elettrico per ricaricare l’auto?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

la transizione ecologica ha richiesto interventi di riqualificazione energetica degli edifici non solo degli interventi “trainanti” ma anche degli interventi “trainati” come le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Con riferimento al caso di specie, la circolare n° 2/2018 del Ministero dell’Interno rubricata “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” ha disposto che

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del D.P.R.n.151 del 1 agosto 2011, ovvero, del regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art. 49 comma 4 quater, decreto- legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122.

Qualora l’installazione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in un’attività soggetta al controllo dei VV.F., essa comporta una modifica da considerare secondo e fattispecie di seguito indicate:

  1. l’installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate nonché l’installazione di infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell’arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all’art. 4, comma 8 del D.M 7 agosto 2012, prevedendo l’obbligo da parte del responsabile dell’attività dell’acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell’installazione stessa tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei Vigili del Fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio;
  2. l’installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto I, sono considerate, invece, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 4, comma 6 del D.P.R. 1°agosto 2011, n 151.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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