La convocazione assembleare ed i presupposti della compiuta giacenza
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i termini per l’invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio e i presupposti per la compiuta giacenza della relativa raccomandata.
L'ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un parere in merito alla seguente situazione. A seguito di un invio di un avviso di convocazione di assemblea straordinaria tramite raccomandata, dall’ufficio postale ci è stato segnalato un tentativo di recapito con rilascio dell’avviso di giacenza per temporanea assenza del destinatario.
Considerato che non è stato concordato un nuovo tentativo di recapito, la raccomandata risulta essere ancora in giacenza all’ufficio competente, pertanto è corretto desumere che comunque l’avviso di convocazione rispetta il termine dei 5 giorni, dato che il condomino avrebbe potuto concordare il recapito della raccomandata ma non l’ha fatto?”
L'ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
la questione oggetto del quesito richiede un’attenta analisi dei termini per la convocazione dell’assemblea di condominio, premessi i termini che determinano la compiuta giacenza della raccomandata oggetto di convocazione.
L’art. 66 disp. att. c.c., con riferimento al caso in oggetto, dispone che l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che deve essere riaffermato, l’operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. presuppone, allora, che la dichiarazione sia giunta all’indirizzo del destinatario, inteso l’indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo. È perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall’art. 1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non può dirsi integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata. È piuttosto necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario. (Cass. Sez. 6 – L. 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L. Ric. 2017 n. 12324 sez. 52 – ud. 23-09-2020 – 8- Corte di Cassazione – copia non ufficiale 21/06/2016, n. 12822).
Cass Civile Sent. Sez. 2, n. 25791/2020
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia