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Furti in condominio facilitati dai ponteggi: ecco la recente pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, attraverso una recente pronuncia, ha approfondito la tematica relativa alla responsabilità dell’impresa edile per i furti in casa agevolati dalla presenza dei ponteggi durante i lavori di ristrutturazione.

Può capitare che in condomini in cui sono stati installati dei ponteggi per eseguire dei lavori edili, come ad esempio il rifacimento della facciata, si verifichino dei furti in appartamento. I malintenzionati utilizzano i ponteggi per arrampicarsi ed entrare più agevolmente negli appartamenti in cui intendono compiere un furto, ma in queste situazioni su chi ricade la responsabilità e la vittima del furto può richiedere un risarcimento?

Secondo la recente ordinanza n. 25122, Sezione III del 12 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che i ponteggi non sono soltanto delle strutture che possono facilitare il reato di furto, bensì possono costituire una concausa efficiente se privi di adeguate misure di sicurezza. In tal caso sia l’impresa incaricata per eseguire i lavori e sia il condominio possono essere ritenuti responsabili e, quindi, chiamati a rispondere dei danni subiti dal proprietario derubato.

La vicenda nasce dalla richiesta di risarcimento avanzata dalla proprietaria di un appartamento derubato in un condominio in ristrutturazione. I ladri, per accedere agevolmente all’appartamento, si erano serviti del ponteggio esterno montato per eseguire lavori di ristrutturazione commissionati dal condominio. Il punto fondamentale della denuncia avanzata dalla vittima del furto era la totale assenza di misure di sicurezza volte a prevenire l’accesso non autorizzato alle impalcature e, di conseguenza, agli appartamenti. Perciò la proprietaria aveva citato in giudizio l’impresa esecutrice e il condominio.

In un primo momento il Tribunale aveva parzialmente accolto le ragioni della proprietaria danneggiata, ma successivamente la Corte d’Appello aveva respinto la richiesta della proprietaria, poiché secondo i giudici i ponteggi costituivano solo una “mera occasione agevolatrice” del furto.

La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato nuovamente e definitivamente il giudizio. L’analisi approfondita dei giudici, infatti, ha stabilito che i ponteggi non costituivano solo un’occasione agevolatrice e il fatto che i ladri fossero entrati nel perimetro del ponteggio attraverso un finestrone del vano scala condominiale, rafforza le responsabilità dell’impresa, poiché questo tipo di accesso rientra tra gli usi anomali che un’impresa diligente deve prevedere e prevenire.

La condotta negligente dell’impresa, riconducibile al fatto che non siano state installate adeguate misure di sicurezza, ha portato al furto perciò l’impalcatura non è stata solo una “mera occasione agevolatrice”, ma lo strumento che ha reso possibile il reato.

Secondo la Cassazione:

Costituisce, infatti, affermazione ripetuta quella secondo cui, in caso di danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale è configurabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l’espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

Tale pronuncia stabilisce sostanzialmente che i ponteggi non sono solo strumenti di lavoro, ma possono rappresentare anche potenziali vettori di rischio per la sicurezza, proprio per questo motivo è importante che l’impresa edile incaricata predisponga delle misure adeguate, dall’illuminazione dedicata, ai sistemi di videosorveglianza e allarmi o all’installazione delle reti anti-intrusione.

Ma tale sentenza rappresenta anche un monito per gli amministratori di condominio, i quali dovranno vigilare affinché i contratti d’appalto prevedano in modo esplicito delle misure di protezione a tutela dei residenti del condominio.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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