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Spioncino elettronico: profili condominiali in materia di Privacy

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione di uno spioncino elettronico da parte di un condomino e i relativi obblighi in materia di privacy.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un parere in merito alla seguente situazione. In un condominio gestito dal sottoscritto, un condomino ha chiesto delucidazioni in merito alla possibilità di poter installare lo spioncino elettronico nella porta della sua unità abitativa. A tal proposito, quali sono gli obblighi normativi in materia di privacy?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

il Garante della Privacy ha confermato, con riferimento al caso in questione, che:

L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata, purché, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazioni di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse), ovvero a zone a pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Cosi come per la videosorveglianza ad uso individuale, i principi imposti dal Garante devono essere applicati anche in materia di strumenti, come lo spioncino elettronico, ovvero l’angolo di visuale non può riprendere parti comuni (ex art. 1117 c.c.), se non limitatamente alla proprietà a titolo esclusivo.

Tuttavia,

il trattamento dei dati personali da parte di una persona fisica, nel corso di un’attività a carattere esclusivamente personale o domestico, che può anche includere attività online, esula dall’ambito di applicazione del RGPD

in quanto il trattamento di dati personali, consistenti nella loro pubblicazione su Internet, non è reso accessibile ad un numero indefinito di persone.

Diversamente,

un sistema di videosorveglianza, nella misura in cui comporta la registrazione e la conservazione costanti di dati personali e si estende anche se solo parzialmente, allo spazio pubblico, e pertanto è diretto verso l’esterno della sfera privata della persona, che procede al trattamento dei dati con tale modalità, […] non può essere considerato un’attività esclusivamente personale o domestica

e come tale è soggetta agli obblighi in materia di regolamento (UE) 2016/679.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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