Distacco dall’impianto centralizzato: richiesta assembleare e profili applicativi di ordine tecnico
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la richiesta di un condomino di distacco dall’impianto centralizzato e la relativa normativa di riferimento.
L'ASSOCIATA CHIEDE
Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento a proposito della seguente situazione. A seguito di importanti lavori effettuati sull’impianto centralizzato in un condominio, uno dei condòmini ha richiesto di procedere con il distacco dall’impianto centralizzato per poter installare un impianto autonomo.
A tal proposito, è necessaria la delibera dell’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136 del codice civile? Inoltre, è necessario un verbale particolare?”
L'ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
il dettato normativo disposto dall’art. 1118 c.c., per il caso di specie, non attribuisce un obbligo di carattere deliberativo assembleare, in oggetto al quesito da parte del richiedente condomino.
Pertanto, se la richiesta del distacco dall’impianto centralizzato è espressa dal singolo condomino, trattandosi di un diritto potestativo del richiedente, l’unico presupposto giuridico è richiamato dall’art. 1118 c.c.
se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per altri condomini.
Resta il fatto che, come sostenuto dalla giurisprudenza in materia:
Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale.
Cass Sez. VI n° 2228/2016
Pertanto, il distacco è ammissibile da parte del condomino se sussistono i presupposti dell’art. 1118 c.c. in applicazione della giurisprudenza sulla necessità della nomina di un tecnico al fine di verificare eventuali squilibri termici in caso di distacco dall’impianto centralizzato.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia