Gli adempimenti a carico dell’impresa appaltatrice e del condominio in materia previdenziale ed assicurativa

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il quadro normativo in materia di DURC nei contratti tra condominio e impresa appaltatrice.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento riguardo alle posizioni assunte da alcuni fornitori di un condominio, i quali sostengono che il DURC non sia indispensabile nei rapporti con un committente privato. Nello specifico, tale tesi viene sostenuta dalla società incaricata della manutenzione dei cancelli automatici con contratto annuale di manutenzione. 

A tal proposito, vorrei sapere se il DURC (documento unico di regolarità contributiva) deve essere obbligatoriamente presentato da parte dell’impresa appaltatrice al condominio per i lavori di manutenzione descritti e, in generale, in caso di lavori straordinari. Inoltre, quali sono i rischi a carico del condominio, dell’amministratore e dell’impresa appaltatrice?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

la questione sottesa a codesto ufficio di consulenza, richiede in prima istanza, l’analisi delle disposizioni normative disciplinate dall’art. 90 comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, con il quale è stato disposto che:

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.

Il legislatore ha disposto a carico del condominio in funzione del suo rappresentante legale, la verifica obbligatoria ex art.1130 c.c. di tutte le attestazioni necessarie affinché l’impresa possa svolgere tutti gli adempimenti propedeutici ai lavori ordinari e straordinari richiesti per l’esercizio dell’attività d’impresa nel condominio.

Sul caso la giurisprudenza ha confermato, a corollario delle disposizioni normative oggetto di obblighi richiesti in materia d’appalto, che:

In tema di detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dalla lettura coordinata degli artt. 90, comma 9, d.lgs. n. 81/2008, 16-bis D.P.R. n. 917/1986 e 4, comma 1, lett. d), d.m. n. 41/1998, discende che il committente di interventi di manutenzione ordinaria, ivi incluse le opere di riparazione e sostituzione necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, deve richiedere all’impresa esecutrice il DURC per verificarne l’idoneità tecnico-professionale, costituendo tale documento requisito necessario per accedere alla detrazione fiscale, senza distinzione tra attività edilizia libera e attività sottoposta a titolo edilizio; conseguentemente, costituisce specifico obbligo dell’impresa consegnare il DURC al committente, in quanto imposto dalla legge, e l’inadempimento a tale obbligazione causa al committente la perdita del beneficio fiscale, con diritto al risarcimento del danno. È ammissibile l’eccezione di compensazione tra il credito dell’impresa per il corrispettivo dei lavori e il controcredito del committente per risarcimento del danno derivante dalla perdita del beneficio fiscale, trattandosi di compensazione atecnica tra crediti aventi origine da un unico rapporto contrattuale, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria.

Trib. Civ. Sent. Ancona n° 1552 del 17/09/2024

Pertanto, l’obbligo in questione è disposto come obbligo cogente a carico dell’impresa e di verifica da parte dell’amministratore tutti gli adempimenti disposti dal dettato normativo pena la decadenza dai benefici fiscali ex. art. 16-bis d.P.R. n. 917/1986, premesso che in materia di responsabilità civile sussiste un obbligo di responsabilità solidale in materia previdenziale tra condominio ed impresa, nell’ambito dell’appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali, così come disposto dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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