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I criteri di ripartizione in materia di contabilizzazione di calore negli edifici condominiali: normative a confronto

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la normativa inerente ai criteri di calcolo in materia di contabilizzazione di calore in condominio.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione, 

vorrei un chiarimento in merito alla seguente questione: la Normativa UNI 10200 riguardante la quota involontaria del Riscaldamento Centralizzato è stata sostituita dal D.lgs. 73/2020?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

la ripartizione delle spese, nonché i criteri di calcolo in materia di contabilizzazione di calore, sono stati stabiliti (sulla base dei criteri della Norma UNI 10200), così come indicato dal D.lgs. 102/2014 e, successivamente, modificato e integrato dal D.lgs. 141/2016 e dal D.L. 244/2016.

La finalità di installare questi sistemi di regolazione del calore è quella di favorire ed ottimizzare il contenimento dei consumi, predisponendo i criteri di ripartizione delle spese per la climatizzazione (invernale, estiva e acqua calda sanitaria) nei condomini ad impianto centralizzato, distinguendo per ogni unità immobiliare i consumi volontari da quelli involontari.

Successivamente, il decreto legislativo N. 73/2020 ha apportato delle modifiche al decreto legislativo N. 102/2014 e, con riferimento al caso in oggetto, ha disposto che:

Quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso, gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni, di cui alla presente lettera, sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi, di cui al presente comma, e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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