L’utilizzo del montascale in un condominio a seguito della morte del dante causa

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il possibile utilizzo del montascale in condominio a seguito del decesso del condomino che lo aveva installato.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento sulla seguente situazione. Alcuni anni fa in un condominio era stato installato un montascale da parte di un condomino disabile che purtroppo è deceduto nell’anno corrente.

A seguito di questa vicenda, i condòmini stanno valutando se richiedere lo smontaggio e la rimozione del suddetto servizio o se vi sono i presupposti per il subentro dell’utilizzo dell’impianto, in quanto vi sono alcuni condòmini anziani con problemi motori, pertanto vorrei un approfondimento sulla questione.”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

la disciplina in materia di eliminazione delle barriere architettoniche è finalizzata alla tutela dell’interesse particolare del portatore di disabilità, configurandosi anche come un interesse generale all’accessibilità degli edifici pubblici e privati.

Con riferimento all’installazione degli impianti cosiddetti provvisori, del tipo servoscala, l’art. 2, comma 2, della legge n. 13 del 1989 dispone che:

I portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Trattandosi in astratto di innovazioni gravose, ovvero di impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Il legislatore, in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, non ha disposto la rimozione del servoscala in caso di morte del dante causa. Tuttavia, il carattere pubblicistico delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, finalizzate a tutelare i doveri di solidarietà ex. art. 2 Cost., ammettono ai condomini, agli aventi causa, come nel caso di specie di

servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dovendosi in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera – realizzata con il contributo pubblico – non venga meno con la persona nel cui interesse il dispositivo è stato installato.
Cass., civ. sez. II del 26 febbraio 2016, n. 3858

Come tale, a parere dello scrivente, se con l’installazione del servoscale non si pongono limiti a rendere le parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino il servizio potrebbe restare, premesso che, così come recita l’art. 1121 c.c., ultimo comma:

I condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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