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Comunicato Stampa Associativo – DPCM 22 Marzo 2020

Gentilissimi Associati,

Con la presente intendiamo fare un po’ di chiarezza in merito ad alcune richieste pervenuteci relative al nuovo DPCM del 22 marzo 2020 firmato dal Presidente del Consiglio.

Come ormai noto, il codice Ateco dell’amministratore di condominio, ovvero il 68.32.00, non è compreso tra le attività ritenute necessarie e indispensabili.

Ma è bene analizzare la questione in modo più approfondito, riflettendo in modo più accurato su quanto esplicitato dall’ultimo DPCM.

La maggior parte delle attività che forniscono beni e servizi all’edificio condominiale, fatta eccezione solo per le attività di manutenzione le quali sono temporaneamente sospese, sono tutte comprese nei codici Ateco dell’allegato n.1.

Tra le attività garantite troviamo, quindi: le imprese di pulizia e disinfestazione, i servizi bancari e postali, le attività legali e contabili, i servizi connessi ai sistemi di vigilanza, gli elettricisti e gli antennisti ed infine tutte le attività di riparazione delle apparecchiature utilizzate per la comunicazione.

Inoltre, è importante sottolineare che la delibera ARERA del 17 marzo 2020 n. 75/2020/R/com, ha garantito l’erogazione di tutti i servizi, bloccando le eventuali procedure di distacco, anche nei casi di morosità, fermo restando l’obbligo al pagamento delle bollette entro i termini di scadenza stabiliti.

Il DPCM del 22 marzo, inoltre, evidenzia la non sospensione per le attività professionali, il cui svolgimento è assolutamente lecito soprattutto attraverso l’attuazione della modalità di lavoro agile o smart working.

Naturalmente, ciò non toglie che, nel caso di situazioni eccezionali ed urgenti che richiedono l’intervento di una delle attività garantite nella lista dei codici Ateco dell’allegato n.1, l’amministratore potrà recarsi presso il proprio studio solo per urgenze comprovate, quindi solo dinanzi ad una situazione che non può essere risolta lavorando da remoto.

Non dimentichiamo che, la responsabilità dell’amministratore di condominio resta tale anche in tempo di pandemia, pertanto è consigliabile appellarsi al buonsenso e continuare a svolgere da casa tutte quelle attività che non richiedono la presenza fisica dell’amministratore, spostandosi dalla propria abitazione solo nel caso di reale urgenza, cercando sempre e comunque di coordinare qualsiasi intervento da remoto. Ricordiamo, inoltre, che le disposizioni del suddetto DPCM sono efficaci sino al 3 aprile 2020.

Alla luce di quanto appena detto, ANAPI ritiene inopportuno, in questo momento estremamente complicato, inviare una richiesta ufficiale alla Presidenza del Consiglio, in quanto, l’operato del Governo è principalmente volto a gestire un’emergenza sanitaria senza precedenti, cercando di preservare il più possibile la salute pubblica di un’intera nazione.

Con la presente comunicazione, vogliamo quindi rassicurare ogni associato ANAPI in merito allo svolgimento delle attività riguardanti la professione di amministratore di condominio, invitando ognuno di voi ad agire responsabilmente per fronteggiare quest’emergenza con serietà e buonsenso.

Vi ricordiamo, inoltre, che pur lavorando in smart working, ANAPI vi garantisce un servizio di consulenza sempre pronto a rispondere a tutte le vostre richieste o necessità.

Presidente Nazionale ANAPI
Vittorio Fusco

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