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Obblighi fiscali e relativi adempimenti in materia di parti comuni dell’edificio

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli adempimenti dell’amministratore di condominio relativamente ai lavori effettuati sulle parti comuni.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento riguardo le spese sostenute da un condominio per alcuni lavori effettuati sulle parti comuni.

Nel 2022 sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione ordinaria anche indipendenti, ad esempio la messa in sicurezza del cornicione con conseguenti bollettini per l’occupazione suolo, fattura del tecnico per la domanda di occupazione suolo, fattura della ditta incaricata per il montaggio e smontaggio del ponteggio e fattura dell’alpinista che ha eseguito il lavoro.

 Vorrei porre due quesiti in merito:

  1. Posso portare in detrazione anche le spese per i bollettini dell’occupazione suolo?
  2. Come devo effettuare il calcolo per il riparto delle detrazioni per singolo condomino?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

per quanto concerne, in particolare, l’individuazione delle spese sulle quali è possibile calcolare la detrazione d’imposta, l’Amministrazione Finanziaria con circolare dell’11 maggio 1998, n. 121/E, ha disposto, nel caso di specie, che possono essere detratte le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero le spese per:

  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.

Con riferimento al secondo quesito, richiamando la “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni (dal 2020)”, indicata dall’Agenzia delle Entrate in riferimento al “Trattamento Importi”, l’Ente tributario ha disposto che:

Tutti gli importi indicati nella comunicazione devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). Non è ammessa l’indicazione di valori negativi.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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