fbpx

Modifica del regolamento contrattuale: unanimità dei consensi e disciplina applicabile

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le maggioranze assembleari richieste per effettuare una variazione del regolamento contrattuale.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

Amministro un condominio degli anni ’70 nel cui regolamento contrattuale la ripartizione delle spese del riscaldamento prevede un fisso del 20% del costo del combustibile in base ai millesimi di proprietà. Lo scorso anno è stato installato un nuovo sistema di ripartizione dei consumi sulla base di ripartitori posizionati su ogni radiatore.

A tal proposito chiedo: se e con quale maggioranza l’assemblea di condominio può deliberare una variazione del fisso del 20% riportato sul regolamento contrattuale?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

la questione richiamata trova una collocazione risolutiva nell’ambito delle delibere annullabili o nulle su cui la giurisprudenza ha confermato gli ambiti giuridici di applicazione.

Al caso di specie, oggetto di disamina, la magistratura di legittimità ha confermato che una delibera condominiale è nulla, nel caso in cui, senza il consenso di tutti i condomini siano stati modificati i criteri legali richiamati in materia di ripartizione delle spese condominiali, ex. art. 1123 c. c. o nel caso di modifica del regolamento contrattuale di riparto delle spese delle parti e/o servizi condominiali, in quanto ogni eventuale deroga può incidere sui diritti individuali del singolo avente diritto sulle parti comuni dell’edificio. (Cass. Sez. II N° 15042/2013)

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!

Newsletter

Potrebbe piacerti anche