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Bonus 75% ed abbattimento delle barriere architettoniche: applicazioni normative e riconoscimento del credito d’imposta

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la normativa che regola l’agevolazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere alcune delucidazioni in merito all’installazione di un ascensore in un fabbricato che ne è sprovvisto. Tale intervento, mirato alla rimozione delle barriere architettoniche, va considerato un’innovazione gravosa suscettibile di utilizzazione separata, perciò alcuni condomini possono essere autorizzati a realizzarlo a proprie spese, oppure tale possibilità non sussiste, considerato lo sconto in fattura per gli altri condomini, compresi i magazzini con accessi autonomi di dissociarsi dalla spesa?

Nel caso l’assemblea deliberi l’intervento con le maggioranze previste dalla legge, è facoltà dei condomini dissociarsi dalla spesa?

Nel caso in cui sia solo una parte dei condomini a sostenere le spese dell’impianto, costoro potranno chiedere lo sconto al 75% per tutta la somma a loro imputata in virtù del riparto per millesimi di proprietà generale (chiaramente riparametrati per effetto della dissociazione di una parte dei condomini)?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

Con riferimento al caso di specie, ovvero detrazione, cessione, sconto in fattura pari al 75%, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i requisiti fiscali per accedere all’agevolazione fiscale finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero:

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Alle prescrizioni tecniche richieste dal decreto ministeriale, è inoltre necessario per accedere alle detrazioni, che si tratti di

edifici già esistenti, ovvero l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

A completamento della fattispecie fiscale:

I beneficiari della detrazione possono, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i contribuenti  possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con riferimento ai documenti richiesti, sono necessarie le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili, l’autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile nonché  la  dichiarazione dell’Amministratore di condominio, che attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, ovvero nei requisiti richiamati  e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.

Con riferimento alle maggioranze, se l’intervento rientra tra quelli indicati dall’articolo 119 ter del decreto-legge 19 maggio n° 34/2020 in caso di abbattimento delle barriere architettoniche, l’art. 1 comma 365 della legge di bilancio 2023, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relativi ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

In ultima istanza, per i condomini che devono sostenere la spesa, riportando la risposta n° 94 dell’8 febbraio 2021 a seguito dell’interpello formulato da un amministratore di condominio, l’Ente tributario ha confermato che: “Possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi” e che, quindi, sostengono esclusivamente le spese finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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