La convocazione assembleare in materia di successione testamentaria e presupposti applicativi dell’anagrafe condominiale

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la notifica della convocazione assembleare agli eredi in caso di decesso di un condomino proprietario.

L'ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un parere in merito alla seguente situazione. In un condominio da me amministrato, a seguito del decesso di un condomino proprietario di alcuni appartamenti, si sono presentati presso il mio studio due dei tre eredi testamentari, in quanto uno dei tre non ha accettato l’eredità. 

Visto che devo convocare l’assemblea di condominio e gestire le spese degli affittuari delle abitazioni che risultano ancora intestate al defunto, come devo procedere?”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

la fattispecie sottoposta a codesta associazione richiede l’analisi dell’art. 456 c.c. in materia di apertura della successione e dell’art. 66 disp. att. c.c. in materia di convocazione assembleare con riferimento al caso in oggetto.

Con riferimento al libro secondo in materia di successione, l’art. 456 c.c. dispone che: “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.”

In particolare, con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, deve intendersi con tale locuzione il luogo in cui il defunto aveva concentrato la generalità dei suoi interessi, sia materiali che economici, ovvero che attengono a tutti gli interessi non solo suscettibili di interessi patrimoniali, ma anche di carattere famigliare, trascurando la dimora del de cuius, ovvero la presenza effettiva del medesimo in detto luogo. I concetti indicati sono fondamentali per introdurre la notifica del luogo delle convocazione della assemblea con riferimento all’ultimo domicilio del defunto. (art. 456 c.c.) Tuttavia in materia condominiale deve essere applicata la disciplina dell’art. 66 disp. att. al codice civile.

Con riferimento al caso in oggetto, l’art. 66 delle disp. att. al codice civile, comma 3, dispone che:

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’art. 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

La convocazione, pertanto, in applicazione alla fattispecie richiamata dovrà essere notificata ai due eredi testamentari che hanno già accettato l’eredità.

Per quanto riguarda il terzo chiamato all’eredità, l’amministratore di condominio, in assenza dell’aggiornamento dell’anagrafe condominiale, in via precauzionale, potrà notificare la convocazione assembleare presso l’ultimo domicilio del defunto.

Con riferimento alle spese ordinarie, l’amministratore potrà continuare a ricevere le quote di spesa dai conduttori, premesso che ogni rettifica in relazione ai titolari di diritti personali di godimento nel contratto di locazione tra il condomino proprietario e l’affittuario deve essere comunicata dal proprietario o dall’erede succeduto in caso di successione, come nel caso in questione testamentaria secondo gli obblighi in materia di anagrafe condominiale. (ex. art. 1130 c.c.)

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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