Abbattimento di alberi condominiali: regole, permessi e maggioranze

Gli interventi di abbattimento degli alberi condominiali richiedono particolare attenzione alle maggioranze previste in assemblea, alle autorizzazioni comunali e agli eventuali vincoli paesaggistici e ambientali. Approfondiamo di seguito la tematica.

La gestione delle aree verdi condominiali richiede sempre un’attenzione particolare poiché gli alberi e le piante presenti nei giardini condominiali non rappresentano solo un elemento di decoro estetico dell’edificio, ma sono elementi che richiedono interventi di cura e manutenzione. Difatti, quando una pianta risulta danneggiata, malata o instabile, può rappresentare un potenziale pericolo sia per le persone che per gli immobili, pertanto in alcuni casi è necessario agire tempestivamente.

A tal proposito, l’abbattimento di un albero collocato nel cortile o nel giardino condominiale è una decisione delicata che può essere presa solo dopo aver effettuato alcune verifiche, poiché tale disciplina non è contenuta in un’unica norma nazionale, ma alle normative del Codice Civile in ambito condominiale, si affiancano i regolamenti comunali, i vincoli ambientali o paesaggistici e la disciplina sugli alberi monumentali.

In primo luogo è necessario chiarire la collocazione dell’albero, poiché in ambito condominiale, se la pianta si trova in una parte comune che sia un giardino o un cortile, la decisione ricade su tutti i condòmini e la questione deve essere discussa in assemblea. Prima di procedere, però, è necessario verificare se sono necessarie delle autorizzazioni comunali o di altri enti, soprattutto in presenza di vincoli ambientali o paesaggistici.

La maggioranza necessaria in assemblea per l’abbattimento di un albero dipende dalla natura concreta dell’intervento e dalle sue conseguenza sulla cosa comune. Nei casi in cui l’abbattimento di un albero non è giustificato da esigenze legate alla sicurezza o da condizioni di pericolo, l’intervento può essere qualificato come innovazione, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, e richiedere maggioranze elevate o anche il consenso unanime dei condòmini.

Esistono, però, dei casi in cui possono essere richieste delle maggioranze diverse. Ad esempio, quando un albero rappresenta un pericolo concreto e documentato per persone, edifici, impianti o altri beni, l’abbattimento può rientrare nell’ambito degli interventi necessari alla conservazione della parti comuni e la decisione può essere assunta con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c., in relazione alla natura dell’intervento. La necessità dell’abbattimento deve essere comunque adeguatamente documentata, preferibilmente attraverso una valutazione tecnica.

Nei casi in cui vi è un’effettiva urgenza, l’amministratore di condominio può intervenire adottando i provvedimenti necessari nell’ambito delle proprie attribuzioni e riferire successivamente all’assemblea, ai sensi dell’art. 1135 del Codice Civile, il quale consente all’amministratore di poter effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria di carattere urgente, comunicandoli successivamente nella prima assemblea. Ad ogni modo, anche in questo caso è opportuno che l’urgenza venga documentata attraverso una valutazione tecnica. Tale documentazione è importante qualora l’abbattimento venisse poi contestato da uno o più condòmini.

Rilevante è anche il regolamento condominiale contrattuale, il quale potrebbe prevedere delle disposizioni specifiche sulla gestione delle aree verdi condominiali e sulle modalità di approvazione degli interventi o procedure specifiche da seguire.

Chiaramente, l’approvazione dell’assemblea per l’intervento di abbattimento di un albero non sostituisce le eventuali autorizzazioni amministrative. Infatti, il Comune o gli altri enti competenti verificano il rispetto delle norme che tutelano il verde, il paesaggio e l’ambiente e proprio per questo motivo, prima di procedere, è necessario verificare il Regolamento comunale del verde applicabile all’immobile. Le disposizioni possono essere differenti da un Comune all’altro e possono prevedere un’autorizzazione preventiva o la presentazione di una relazione tecnica, o comunque altri limiti specifici.

Per quanto concerne i vincoli paesaggistici, il D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina la protezione e la promozione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico e stabilisce che nelle aree soggette a tutela paesaggistica non possono essere realizzati, senza autorizzazione, degli interventi che rechino pregiudizio ai valori tutelati. Perciò, prima di procedere con l’abbattimento di un albero è necessario verificare l’eventuale presenza di un vincolo paesaggistico.

A tal proposito, dal 27 maggio 2026 è entrato in vigore il D.P.R. 20 febbraio 2026, n. 73, che ha modificato il D.P.R. n. 31/2017, aggiornando l’elenco degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e di quelli soggetti a procedura semplificata. Per quanto concerne l’abbattimento di un albero in un condominio che si trova in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, il D.P.R. n. 73/2026 ha aggiornato le procedure applicabili distinguendo tra interventi esclusi dall’autorizzazione e quelli soggetti a procedura ordinaria. È comunque necessario verificare le norme comunali ed eventuali ulteriori vincoli.

Un altro aspetto importante riguarda gli alberi monumentali, ossia quegli alberi che per dimensione, età, rarità botanica o valore naturalistico, storico o culturale, sono soggetti a una particolare tutela prevista dalla legge n. 10/2013. L’abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali, salvo che il fatto non costituisca reato, prevede una sanzione amministrativa da 5.000 a 100.000 euro. Naturalmente sono possibili degli interventi urgenti e motivati ma sempre secondo la procedura autorizzatoria prevista dalla legge.

In condominio, quando l’albero si trova in una parte comune le spese per l’abbattimento rientrano generalmente tra quelle necessarie alla gestione e alla conservazione della cosa comune, pertanto vengono ripartite secondo i criteri previsti dall’art. 1123 del Codice Civile, ovvero tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà, salvo diverse disposizioni.

Nel caso in cui, invece, la pianta si trova in una porzione di proprietà esclusiva, le spese sono generalmente a carico del singolo proprietario, nel rispetto di quanto previsto dal titolo, dal regolamento condominiale e dalla normativa applicabile.

È possibile contestare la decisione relativa all’abbattimento di un albero in condominio, ma tale possibilità dipende dalla natura della delibera e dal tipo di violazione, ad esempio si può contestare una delibera adottata con maggioranza insufficiente, o quando mancano le relative autorizzazioni o ancora nel caso in cui siano state violate le disposizioni del regolamento condominiale o i vincoli ambientali o paesaggistici.

Abbattere un albero senza autorizzazione comporta delle conseguenze in base alla normativa violata. A tal proposito, i regolamenti comunali possono prevedere delle sanzioni amministrative oppure, in alcuni casi, obblighi di sostituzione o compensazione.

Nel caso in cui l’intervento di abbattimento violasse i vincoli paesaggistici e non vi sia stata la necessaria autorizzazione, le conseguenze potrebbero essere anche di tipo penale, oltre a quelle amministrative e agli eventuali obblighi di ripristino. Infine, nel caso degli alberi monumentali, si applicano le sanzioni specifiche previste dalla legge n. 10/2013.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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