Interessi contrapposti e criteri di addebito delle spese in materia di controversie tra condominio resistente e condomino ricorrente
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la ripartizione delle spese legali relative all’impugnazione di un verbale assembleare.
L'ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento riguardo il pagamento delle spese di mediazione o di una causa successiva. Nel dettaglio, un condomino ha impugnato un verbale, pertanto è necessaria la nomina di un legale ed è necessario sostenere le relative spese.
A tal proposito, vorrei chiedere, le suddette spese devono essere ripartite tra tutti i condòmini in relazione ai millesimi di proprietà (compreso il condomino che ha impugnato il verbale) oppure le spese vanno suddivise solo fra chi resiste in giudizio? Inoltre, l’amministratore potrebbe essere chiamato in causa personalmente?”
L'ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
in caso di delibera assembleare (ex art. 1135 c.c.) finalizzata a promuovere le liti attive e passive (ex art. 1136 c.c.), che presuppongono, nel caso specifico richiesto, la prosecuzione di una lite giudiziaria tra l’ente collegiale rappresentato dal condominio ed un condomino, trattandosi di soggetti distinti di fronte all’oggetto del contendere, in base ad evidenti contrapposti interessi, non sussiste il diritto e di conseguenza l’obbligo del condomino a partecipare all’assemblea al fine di votare l’ordine del giorno con oggetto le spese di giudizio di cui è parte avversa.
Con riferimento al caso in questione, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che:
In tema di condominio negli edifici, è nulla, per impossibilità dell’oggetto, la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
Cass N° 1629 del 23 gennaio 2018
Pertanto, sia in caso di procedimento di mediazione che di giudizio, la delibera adottata dal resistente condominio ed impugnata dal ricorrente condomino deve essere dichiarata nulla per impossibilità dell’oggetto nella parte in cui pone a carico di quest’ultimo la pro quota delle spese di giudizio, premesso che il ricorrente rivestiva la qualità di controparte rispetto ad un interesse opposto a quello avanzato in giudizio dal condominio resistente.
Con riferimento al secondo quesito, se non vi sono responsabilità dirette da parte dell’amministratore, quest’ultimo ha la rappresentanza del condominio nel rispetto degli obblighi indicati dall’art. 1131 del codice civile.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia