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Spese condominiali e rinunzia alle parti e ai servizi condominiali da parte del singolo condomino

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la ripartizione delle spese condominiali e la contestazione attuata da un singolo condomino a tal proposito.

L'ASSOCIATO CHIEDE

 Gentile Associazione,

vorrei chiedere una delucidazione. In un condominio da me amministrato, c’è un appartamento non ancora ultimato. Sono comunque presenti i relativi millesimi di proprietà ed il relativo regolamento di condominio.

Il proprietario dell’appartamento ha attuato una contestazione per quanto concerne il pagamento del consumo dell’energia elettrica delle parti comuni e dell’acqua. Ma questa contestazione è lecita? Il proprietario non è comunque tenuto a pagare le spese condominiali?

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

se è vero che sono presenti i millesimi di proprietà, così come menzionato nel presente quesito, il principio di proporzionalità (ex art. 68 delle disp. att. del c.c.) trova una propria applicazione nel momento in cui:

Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’art. 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124,1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Pertanto, le contestazioni possono trovare una propria collocazione in caso di errore o per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di soprelevazioni o di tutti i presupposti tecnici indicati dall’art. 69 delle disp. att. del codice civile.

Tuttavia, è opportuno ricordare che:

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni e non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto dalle leggi speciali.  (Art. 1118 c.c.)

Con riferimento alla ripartizione delle spese dei consumi idrici, premesso l’irrinunciabile diritto ed obbligo dei servizi condominiali e dei suoi consumi, la giurisprudenza di legittimità conferma che:

In tema di condominio, fatta salva diversa disciplina convenzionale, la ripartizione della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali delle singole proprietà […]. (Cass. sent. n. 17557/2014)

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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