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I servizi condominiali e la comproprietà delle parti comuni: casi pratici

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la partecipazione alle spese per la manutenzione dell’ascensore dei condòmini siti al piano terra di un condominio.

L'ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento riguardo la seguente situazione. In un edificio da me gestito, i condòmini richiedono di chiarire se i proprietari degli appartamenti siti al piano terra, devono contribuire alla manutenzione straordinaria dell’ascensore.

Chiarisco che l’ascensore non serve il piano interrato, pertanto l’unico interesse che i condomini del piano terra possono avere, è relativo alla manutenzione del tetto, in quanto sulla sommità della scala vi è la botola di accesso al tetto per la relativa manutenzione.

Quali sono le normative di riferimento a tal proposito?

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

l’impianto di ascensore è di proprietà comune quando è installato originariamente nell’edificio all’atto della sua costituzione, oppure successivamente alla costruzione dell’edificio stesso, su delibera assembleare vincolante nei confronti dei proprietari del condominio o di tutti i proprietari richiedenti la costruzione dell’impianto.

Così come riportato dall’art. 1117 c.c. riformato dalla legge n° 220/2012, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se non risulta il contrario dal titolo, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori.

Pertanto, anche se non vi è un titolo contrario, tutti sono comproprietari dell’impianto dell’ascensore, compresi i condòmini che devono partecipare alle spese necessarie alla conservazione, al godimento  ed alla manutenzione dell’ ascensore, considerato che lo stesso attribuisce il necessario utilizzo per l’accesso al tetto ed al terrazzo fruibile anche dai condòmini proprietari di negozi o locali siti al piano terra e con accesso diretto dalla strada con obbligo, per questi, di partecipare alla spesa in relazione all’utilità che possono trarne in assenza di titolo contrario, che limiti il concorso ai lavori di spesa. (Cass. Sez. 2, 20/04/2017, n. 9986)

Pacificamente, quindi, occorre far riferimento non all’utilizzo in concreto dell’impianto, ma alla potenzialità del medesimo utilizzo da parte del condomino proprietario dell’immobile a piano terra.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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