L’obbligatorietà della delibera assembleare in materia di innovazioni
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione di un ascensore deliberata dall’assemblea e la partecipazione alle spese di un condomino dissenziente.
L'ASSOCIATO CHIEDE
Gentile Associazione,
vorrei chiedere un parere in merito alla seguente situazione. In un condominio da me amministrato. è stata deliberata l’installazione di un ascensore ex novo. Tra i condomini non vi sono disabili. Un condomino dissenziente, però, senza appellarsi all’art. 1121, ritiene di non dover partecipare alle spese.
L’ascensore, a causa di costi onerosi, non è stato installato, ma è comunque necessario pagare il progetto. Il condomino dissenziente può esimersi dal pagamento delle spese tecniche?
L'ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
la questione sottoposta a codesto ufficio trova una prima verifica, con specifica attenzione, in ordine alle cosiddette innovazioni gravose e voluttuarie, premesso che, l’installazione del servizio d’ascensore non rientra come da oggetto di codesto quesito, nell’ambito della legge n° 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Con riferimento alla delibera dell’installazione di un ascensore ex-novo, il condomino dissenziente, in caso di innovazioni, che possono consistere in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, avrebbe dovuto dichiarare, in sede assembleare, l’interesse a non trarne vantaggio con la finalità di essere esonerato da qualsiasi contributo di spesa.
Dal tenore della questione anzidetta, il condomino ha partecipato all’assemblea cui, a seguito della delibera dell’ascensore ex-novo, non ha espresso parere negativo in sede assembleare con voto contrario.
Come tale, quandanche l’assemblea avesse deliberato di non procedere con i lavori di installazione dell’impianto perché onerosi, non potrà esimersi dall’obbligazione che discende dal rapporto con il tecnico, nè tantomeno potrà farlo il singolo condomino, in quanto, come recita il primo comma dell’art. 1137 del codice civile:
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti, tra cui le innovazioni, sono obbigatorie per tutti i condomini.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia