Il consiglio condominiale: funzioni consultive e di controllo in relazione al mandato condominiale
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la normativa inerente al consiglio condominiale e alle sue funzioni di controllo sull’operato dell’amministratore.
L'ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un parere riguardo la seguente questione. Nel caso in cui un edificio fosse costituito da almeno dieci condòmini, è necessario nominare il consiglio condominiale con l’obiettivo di vigilare sull’operato dell’amministratore?”
L'ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
il tema degli organi del condominio e delle sue funzioni sono state oggetto di attenzione da parte del legislatore con la novellata Legge di Riforma n. 220/2012.
Con riferimento al caso in esame, l’art. 1130 bis del codice civile rubricato “Rendiconto condominiale” dispone, al quarto comma, che:
L’assemblea può anche nominare, oltre l’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
La disciplina normativa conferma la possibilità della duplice nomina dell’amministratore e del consiglio condominiale, entrambi nel rispetto dei loro obblighi ed attribuzioni: per quanto concerne l’amministratore si fa riferimento all’ex. art. 1129 c.c. e art. 1130 c.c., mentre l’art. 1130 bis riguarda la nomina di un consiglio condominiale con funzioni consultive e di controllo.
Pertanto, nel caso in esame non sussiste l’obbligo del consiglio condominiale, ma del regolamento di condominio ex. art. 1138 del codice civile. Pacificamente, la nomina del consiglio condominiale è auspicabile e facoltativa per le motivazioni indicate nei quesiti sottoposti a questo Ente.
Tuttavia, il legislatore, non avendo stabilito tassativamente specifici adempimenti per il consiglio condominiale, se non di carattere generale, si rende necessario stabilire tramite regolamento condominiale le funzioni consultive e di controllo nel rispetto delle prerogative, dei compiti e delle attribuzioni dell’amministratore, eventualmente in linea con le necessità espresse dal condominio al fine di agevolare le attribuzioni dell’amministratore, contemperando gli obblighi a carico di ogni singolo condomino.
Nulla esclude che il controllo a carico del condomino o di più condomini sia solo amministrativo, ma anche di tipo contabile, premesso che il profilo soggettivo riportato nell’art. 1130 bis c.c., ovvero del consiglio condominiale, è stato richiamato in applicazione a tale disciplina, quasi a rendere strutturale e normativo il controllo contabile del rendiconto al fine di poter essere anche discusso, approvato e deliberato dall’assemblea in merito all’approvazione del rendiconto condominiale.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia