Ecobonus e Sismabonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con due distinti provvedimenti del’8 giugno 2017, l’agenzia delle Entrate definisce in dettaglio le modalità di cessione del credito d’imposta corrispondente ai cosiddetti ecobonus e sismabonus, riconosciuti per lavori di riqualificazione energetica e sismica sulle parti comuni degli edifici. Il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta (compresi gli incapienti) e dai cessionari del credito, che possono cederlo a loro volta. Con quali modalità avviene la cessione e quali adempimenti toccano all’amministratore?
L’amministratore del condominio: a) comunica annualmente all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini disciplinati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata: la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta; b) consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui al punto 4.2, lett. a).
Per un’informazione completa, scarica e consulta i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.