I contatori di contabilizzazione da remoto: norme a confronto ed obblighi condominiali

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione di contatori di contabilizzazione del calore leggibili da remoto in condominio.

L'ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un parere in merito alla seguente questione. In un condominio, dopo una verifica tecnica dell’impianto di riscaldamento centralizzato, il tecnico incaricato ha posto il problema della sostituzione dei contatori di sottrazione, specificando l’obbligatorietà dei contatori di contabilizzazione da remoto per tutti gli immobili ad uso residenziale presenti nel condominio.

Chiedo quindi, gentilmente, maggiori delucidazioni in merito.”

L'ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

i sistemi di regolazione del calore, ovvero di installazione dei contatori di sottrazione di calore, hanno la funzione di favorire ed ottimizzare il contenimento dei consumi nelle unità abitative ad usi residenziale.
La questione sottoposta a codesto ufficio di consulenza richiede la specifica applicazione del dettato normativo disciplinato dall’articolo 9, comma 5, lettera b, del lgs. 102/2014, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 73/2020.

È opportuno precisare che l’art. 9 comma 5, lettera b, del d.lgs. 102/2014 dispone che:

Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

Premesso il carattere cogente del dettato normativo a carico degli utenti condominiali, ovvero dell’obbligo tecnico e normativo di installazione dei contatori di riscaldamento, la fattispecie identificata dal tecnico nell’intervento di manutenzione è applicabile con riferimento alla modifica del d.lgs. 102/2014, ovvero del decreto legislativo n. 73/2020 art. 9 comma 1, lettera c), ovvero nel caso di specie, art. 9, comma 1, lettera c):

Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto. 5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

Gli apparecchi installati presso le unità domestiche richiedono che siano strumenti leggibili da remoto. Tuttavia, così come specificato dalla norma l’installazione dei contatori leggibili da remoto è obbligatoria negli edifici residenziali di nuova costruzione presupponendo il carattere facoltativo per gli edifici, residenziali che non siano di nuova costruzione.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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