Le detrazioni fiscali in materia di caldaia a condensazione: fondo cassa e delibera esecutiva di approvazione dei lavori
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i lavori di sostituzione della caldaia centralizzata in un condominio e le relative detrazioni fiscali, nonché l’istituzione del fondo cassa.
L'ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei un chiarimento riguardo la seguente situazione. In un condominio si vuole procedere con la sostituzione della caldaia centralizzata, valutando l’installazione di una caldaia condominiale a condensazione.
A tal proposito, vorrei quindi chiedere informazioni sulle detrazioni fiscali e se vi è la necessità di costituire un fondo cassa per le opere richieste inerenti all’impianto in oggetto.”
L'ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
l’agevolazione fiscale è consentita esclusivamente nel caso in cui le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono realizzati, come nel caso di specie, su parti comuni di edifici esistenti, ex art. 1117 c.c., ubicati sul territorio nazionale e censiti al Catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, così come indicato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25.06.2020 n. 34/E.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso presso il Catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dei tributi patrimoniali dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta. (Circolare 31.05.2007 n. 36/E)
Con riferimento al caso in oggetto:
Per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, le aliquote di detrazione sono stabilite in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione è elevata al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
È opportuno precisare che:
Il comma 55, lettere a) e b), della legge di bilancio 2025, ha escluso dall’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, e dal bonus recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16 del medesimo decreto-legge, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
Come tale, sono agevolabili da parte del condominio tutti “gli interventi riguardanti i microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.” (Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E 19/06/2025)
Pertanto, il riconoscimento delle detrazioni fiscali come da legge di bilancio 2026, in continuità con le legge di bilancio 2025 richiede l’installazione di sistemi ibridi, ovvero di una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, escludendo a priori ogni riconoscimento della detrazione della caldaie a condensazione alimentate esclusivamente con combustibili fossili, nonché i relativi impianti richiesti per il suo funzionamento.
La costituzione di un fondo cassa per i lavori straordinari richiesti per l’impianto in oggetto è un obbligo (ex. art. 1135 c.c.) rientrante nelle attribuzioni dell’assemblea.
L’art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., imponendo l’allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all’ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base ad un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell’avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate.
Cass. Civ. n. 9388/2023
Come tale, se l’assenza del fondo cassa ex art. 1135 c.c. inficia la validità della delibera esecutiva di approvazione dei lavori, il presupposto così come indicato dall’ Agenzia delle Entrate è quello della decadenza dal beneficio fiscale da parte dei singoli condomini relativamente ai lavori che dovranno essere realizzati.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia