Scuole all’interno di un condominio, che succede quando il regolamento le vieta?
La notizia è stata riportata dall’Ansa stamattina e sebbene riguardi un caso specifico è facilmente collegabile a tante realtà sparse in tutta Italia. La Corte di Appello di Milano ha disposto la chiusura di un asilo al primo piano di un condominio.
Il motivo? “La destinazione dell’immobile ad uso asilo determina l’esercizio di un’attività che rientra tra quelle specificatamente vietate dal regolamento condominiale, essendo l’asilo una scuola ove si pratica notoriamente anche musica e canto”. E’ quanto rendono noto le titolari della struttura milanese.
Nel regolamento condominiale, ricorda il giudice, si sancisce infatti che “è vietato destinare gli alloggi” a “scuole di musica, canto e ballo”. L’asilo è privato e, tra nido e materna, ospita un centinaio di bambini dai sei mesi ai 5 anni. La sentenza della Corte di Appello è l’ultimo passaggio di una contesa fra condominio e asilo iniziata nel 2012. “La struttura – spiegano le titolari all’Ansa – pur essendo inserita al piano rialzato di un condominio, gode di un suo accesso separato ed è interamente insonorizzata”.
In generale è bene specificare che dal punto di vista normativo gli asili sono disciplinati da leggi che variano da regione a regione e che si rifanno a norme nazionali di riferimento, rispettivamente la Legge 29 marzo 2001, n. 135, “riforma della legislazione nazionale del turismo” e la più datata legge 6 dicembre 1971, n. 1044, “Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato”. Questo tipo di attività, se ammesse dal regolamento di condominio, devono comunque svolgersi nel pieno rispetto delle regole di pacifica convivenza e le eventuali immissioni di odori e rumori provenienti dagli alloggi con diversa destinazione d’uso, non devono superare i limiti consentiti dalla legge.