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Condomino irreperibile, come procedere con la convocazione?

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alla convocazione in caso di condomino irriperibile.

“Gentile Associazione,

In un condominio stiamo per approvare le tabelle millesimali con relativo regolamento, pertanto procederemo con le maggioranze previste per legge ovvero il 50,1% in seconda convocazione.

Uno dei condomini è irrintracciabile sin dalla costituzione del condominio.

in particolare si è sempre rifiutato di lasciare un indirizzo di residenza, al quale inviare le raccomandate per le convocazioni.

Come mi devo comportare al fine di garantire la corretta convocazione e delibera delle assemblee?

E’ sufficiente inviare raccomandate all’indirizzo in cui si trova l’appartamento di proprietà oltre che lasciare sotto la porta e in bacheca, copia cartacea di ogni convocazione?”

“Preg.mo Associato

L’art 1130 del codice civile, rubricato Attribuzioni dell’amministratore di condominio  dispone che l’Amministratore, oltre a quanto previsto dall’art. 1129 c.c  e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza e domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza .

Ogni variazione, dei dati deve essere comunicata all’ amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Orbene, dalla fattispecie da lei richiamata ci sono i presupposti applicativi per addebitare i costi al condomino inadempiente e con riferimento ai criteri per individuare il domicilio del condomino irreperibile è opportuno verificare presso l’Agenzia del Catasto competente per territorio e verificando presso l’Ufficio Anagrafe del Comune in cui è ubicato l’immobile nome e cognome il recapito dl condomino inadempiente.”

Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!

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