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Sicurezza antincendio dei condomini, nuove regole dal 6 maggio 2019

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” che riguarderanno anche e soprattutto i condomini.

Per le nuove costruzioni le nuove regole saranno valide dal 6 maggio 2019, mentre per gli edifici esistenti occorre seguire due scadenze: entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti entro il 6 maggio 2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

In generale la nuova norma prevede 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui corrispondono diversi adempimenti:

L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri;

L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;

L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;

L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.

Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (quali ad es. impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

La regola tecnica prevede per ogni livello di prestazione compiti e funzioni per il responsabile dell’attività e gli occupanti, le misure da attuare in caso d’incendio (L.P. 0), le misure antincendio preventive, la pianificazione dell’emergenza e il centro di gestione dell’emergenza (L.P. 3).

Per tutte le altezze degli edifici, sono previsti compiti e organizzazioni differenti indicati nella normativa visitabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/sg%20;jsessionid=zgtS+-iP6La6D5jPwQ9Aag__.ntc-as2-guri2b

Nella normativa è indicato anche il centro di gestione dell’emergenza. Si tratta di un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …).

Il centro di gestione dell’emergenza deve essere fornito almeno di: informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici…); centrale gestione sistema EVAC; centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti. Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

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