Accesso agli atti condominiali: principio della trasparenza
Come ogni lunedì diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alla richiesta di accesso agli atti per il principio della trasparenza.
“Gentile associazione,
Volevo porre il seguente quesito: vale la norma della trasparenza che permette ai condomini di poter chiedere l’invio online delle bollette di acqua luce e banca condominiali, direttamente all’email dei condomini richiedenti?”
“Preg.ma Associata
Con riferimento al quesito in oggetto, l’art. 71 ter delle disp.att. al codice civile dispone che, su richiesta dell’assemblea che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art 1136 c.c, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.
Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Orbene, il principio della trasparenza come obbligo ex lege assume una sua identità applicativa in materia di accesso agli atti amministrativi.
Con riferimento agli atti di diritto privato e, specificatamente di matrice condominiale, il principio della trasparenza assume una sua identità normativa attraverso gli obblighi indicati dall’art.1129 del codice civile, in combinato disposto con il citato art. 71 ter delle disposizioni attuative.
Il 1129 del codice civile, rubricato nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore dispone che, contestualmente all’ accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa copia da lui firmata.
Il combinato disposto delle norme citate permette la trasparenza agli atti condominiali, tra obblighi dell’amministratore e delibera assembleare in materia attivazione del sito internet condominiale.”
Pertanto, pacificamente, l’utilizzo delle email come strumento di comunicazione ed accesso agli atti deve essere deliberato dall’assemblea ed, eventualmente, richiamato dal regolamento di condominio.
Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!