Nomina amministratore di condominio: quale maggioranza è richiesta?

Diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alla nomina dell’amministratore di condominio e alla maggioranza richiesta.

“Gentile Associazione,

Vorrei maggiori delucidazioni in merito alla maggioranza necessaria per la riconferma dell’amministratore in carica. Leggo che ci sono varie tesi, gradirei sapere quale sia la maggioranza da seguire.”

“Preg.mo Associato,

La conferma dell’amministratore di condominio è richiamata dall’art. 1135 del codice civile, rubricato attribuzioni dell’assemblea dei condomini.

La norma dispone che, oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea di condomini provvede alla conferma dell’amministratore e alla eventuale sua retribuzione.

Il legislatore ha affrontato la nomina e revoca dell’amministratore e le maggioranze richieste stabilendo all’ art. 1136 4° comma del codice civile, che le deliberazioni concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

E’ pacifico che l’art.1136 del codice civile, secondo e terzo comma, attribuisce alla nomina e revoca i criteri deliberativi e le maggioranze. Nessun riferimento deliberativo, indicante criteri e maggioranze è stato assunto con riferimento alla conferma.

Orbene, a parere dello scrivente, la soluzione potrebbe essere fornita dall’amministratore, mandatario del condominio, attraverso il combinato disposto dell’art 12  del codice civile, rubricato interpretazione della legge e l’art. 1136 quarto comma.

L’art. 12 delle preleggi dispone che nell’ applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Pertanto, richiamando le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, che nella fattispecie sono indicate nell’art. 1136 2° comma e 4° comma, possiamo attribuire, anche alla conferma la maggioranza degli intervenuti, almeno metà del valore dell’edificio.

Il ragionamento in questione assume una sua dimensione giurisprudenziale attraverso la Sent Cass.civ. Sez.II,04/05/1994, n.4269, secondo la quale le disposizioni dell’art.1136 comma 4 c.c richiedono, per la deliberazione dell’assemblea del condominio riguardante la nomina o la revoca dell’amministratore, la maggioranza qualificata di cui al comma 2 applicabile anche per la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la scadenza del mandato.”

Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!

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