fbpx

Obblighi per l’amministratore di condominio in materia di decreto ingiuntivo

Come ogni lunedì diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa al decreto ingiuntivo.

“Gentile Associazione,

Avrei un dubbio: Nel momento in cui un condomino è moroso l’amministratore senza bisogno dell’assemblea può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo. Fino qui tutto chiaro. Porto un esempio di vita quotidiana. Per un decreto ingiuntivo che tra la fase iniziale  e quella finale costa più o meno 850 euro come recita il manuale “astenendosi dall’antico pare qualunque propria somma per i condomini” questi soldi da dove li prende l’amministratore?

A questo punto sono sicuro che debba mettere al corrente i condomini e debba fare approvare nel bilancio preventivo la somma per un eventuale decreto ingiuntivo. Ma possiamo essere anche di fronte ad un’altra situazione. Il decreto ingiuntivo costa 850 euro e il condominio moroso ne deve dare 750 cosa deciderà l’assemblea in merito.? E se il condomino moroso non avesse nulla da perdere? Sarebbe un’azione valsa al nulla?”

“Preg.mo Associato

Gli obblighi per l’amministratore di condominio, in materia di decreto ingiuntivo sono richiamati dall’art. 1129 in combinato disposto con l’art 63. delle disp. att al codice civile.

Pertanto, secondo la norma, salvo essere dispensato dall’assemblea, non è richiesto nessuna delibera condominiale per la nomina del legale per il recupero delle quote condominiali.

A parere del sottoscritto, l’ antitesi esistente tra obblighi dell’amministratore e anticipo delle spese legali deve essere risolto in termini funzionali o con una assemblea preventiva, ovvero con una assemblea di ratifica del provvedimento così come da obblighi ex art 1129 del codice civile.

L’eventuale addebito o meno delle spese sarà sostenuto in termini iniziali dall’assemblea e successivamente attribuiti o meno dal giudice monocratico di merito.

Se il condominio moroso non avesse le garanzie da prestare è opportuno verificare la possibilità di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato così come predispone l’art 63 delle disposizioni attuative attraverso richiesta all’Autorità giudiziaria competente per territorio.

In compenso la tutela delle garanzie condominiali deve essere tutelato sempre dal proprietario dell’ immobile. Sarebbe inverosimile un appartamento privo di proprietario.”

Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!

Non perderti tutte le novità relative al mondo condominiale:
iscriviti alla nostra newsletter!

Potrebbe piacerti anche