Dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato: profili normativi
Come ogni lunedì diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alla dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato.
“Gentile Associazione
Per trasformare l’impianto centralizzato in tanti impianti autonomi, quali maggioranze sono necessarie?
Se anche un solo condomino dimostra con perizia tecnica che l’impianto centralizzato così come progettato è insufficiente ad assicurare un adeguato riscaldamento, può quel condomino ottenere la trasformazione dell’intero impianto anche se gli altri sono contrari?”
“Preg.mo Associato,
La dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato è stata affrontata dal legislatore con l’art. 26 secondo comma della legge n° 10 del 9/01/1991.
La disposizione, ormai abrogata, disponeva al comma 1 che: ” Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n°10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’ art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli art. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978 n° 457.
L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico – sanitario già in opera.
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Il comma in questione, è stato modificato dall’art.27, comma 22, legge n.99/2009 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, legge n. 220/2012.
Ritengo necessario, a questo punto, proporre all’assemblea la nomina di un tecnico al fine di qualificare se il progetto, rispecchia i requisiti del comma 2 della legge n° 10/9, ovvero del comma 5 della medesima legge abrogata dall’art. 28, comma 1, legge n. 220/2012 in quanto dettano criteri deliberativi diversi tra la maggioranza semplice richiesta dal comma 2 e maggioranza qualificata richiesta dal comma 5.
Con riferimento al secondo quesito, l’art.1118 del codice civile dispone al 3° comma che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il legislatore ha cercato di tutelare, da una parte, le esigenze della collettività condominiale e, dall’altro, le esigenze del singolo con particolare attenzione alle spese che si possono verificare in caso di notevoli squilibri.”
Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!