Contratti di fornitura condominiale: i poteri dell’amministratore
Come ogni lunedì diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa ai poteri dell’amministratore di condominio.
“Gentile Associazione
Vorrei spiegare una situazione che mi viene contestata dal consiglio di Condominio di uno stabile che amministro. Ho firmato con un fornitore condominiale (ascensorista), un contratto di manutenzione triennale (a fronte di un maggiore risparmio economico del solito contratto annuale), mi viene contestato dal Consiglio di condominio che tale contratto non poteva essere firmato perche’ di durata superiore al mandato dell’amministratore e cioè di anni uno più uno. Normativamente parlando ho commesso un’ infrazione? Potevo firmare un contratto triennale a fronte del mandato “biennale” dell’amministratore?”
“Preg.mo Associato,
nessuna norma attribuisce e definisce che la durata del mandato condominiale debba coincidere con la durata del contratto di ascensore.
Il contratto di mandato dell’amministratore ed il contratto sottoscritto con la ditta di ascensore hanno dimensioni e funzionalità diverse.
Il primo è disciplinato dalle norme del mandato e richiamato dall’art. 1129 del codice civile. Il secondo, di natura convenzionale nel rispetto dell’autonomia contrattuale, è richiamato dall’art. 1322 del codice civile, secondo il quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto.
Ebbene sottolineare che, la sottoscrizione del contratto richiede una delibera condominiale con le maggioranze richiamate dall’ art.1136 del codice civile, in quanto non rientra tra i poteri conservativi richiamati dall’art. 1130 del codice civile sottoscrivere contratti in nome e per conto del condominio cui esercita il mandato di amministratore.
Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!