In caso di delega, il verbale dell’assemblea va consegnato al delegante?
Come ogni lunedì diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alla delega di condominio.
“Preg.mo Associato,
L’art. 1137 del c.c. dispone che
“Le deliberazioni prese dall’assemblea contrarie alla legge o al regolamento di condominio possono essere impugnate dai condomini dissenzienti e astenuti entro trenta giorni dalla data della deliberazione e dai condomini assenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera.”
Orbene, il delegato è presente attraverso il delegante, come tale se non è ne’ dissenziente ne’ astenuto non deve ricevere per legge il verbale assembleare, anche se ha diritto di accesso a tutti i documenti condominiali.
Infatti l’art. 1129 del codice civile rubricato Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore dispone che
“Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’art.1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’ amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.”
Tra i documenti indicati dall’art. 1130 n°7 del codice civile è richiamato il registro dei verbali di cui l’amministratore deve tenere cura nel rispetto degli obblighi di conservazione che spettano al professionista mandatario.”