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Vendita appartamento: come ripartire le spese condominiali?

In caso di vendita di un appartamento in un complesso condominiale, come bisogna ripartire le spese condominiali tra venditore e acquirente?

Ai sensi dell’Art. 66 comma 4 delle disposizioni attuative viene confermato che

chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e al quello precedente.

Al comma 5, inoltre, viene confermato che

Chi cede i diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Pertanto, premesso la responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali qualificata dai commi indicati dell’Art. 66 delle disposizioni attuative, è opportuno chiedere all’acquirente o al venditore come hanno stabilito il pagamento delle quote condominiali indicate dal consuntivo.

Solitamente le parti, venditore e acquirente, definiscono il pagamento degli oneri condominiali.

Se le parti non hanno identificato chi doveva provvedere al pagamento delle quote condominiali, l’Art 66 delle disposizioni attuative impone la solidarietà degli oneri condominiali.

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