Nuova ri-assunzione custode
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana la domanda è relativa alla ri-assunzione di un custode condominiale.
“Gentile Associazione,
L’Esperto risponde
“Preg.ma associata,
Dottrina e giurisprudenza dibattono da molto tempo sulle attribuzioni dell’amministratore ex art.1130 c.c. e sulle attribuzioni dell’ assemblea richiamate dall’art. 1135 c.c. del codice civile in materia di poteri, eventualmente conservativi, del mandatario amministratore di condominio ed instaurazione del servizio di portierato attribuito potenzialmente all’assemblea.
Il condizionale è d’obbligo, perchè il legislatore con la legge di Riforma n° 220/2012 non ha definito in materia di portierato le attribuzioni dell’assemblea e dell’amministratore. In compenso, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Sez .Lavoro n° 5297/2014 ” ha confermato che l’assemblea di condominio ha non solo il potere di indicare i limiti nel rispetto dei quali l’amministratore può svolgere l’attività negoziale, ma può anche fornire il consenso alla stipula di un contratto specifico. E ciò può essere validamente deliberato perché non sussistono disposizioni in contrario nella disciplina del condominio”.
In conclusione, la decisione della Corte di cassazione conferisce rilevanza alla delibera condominiale come attribuzione dell’ organo collegiale in materia di portierato.
Cordiali saluti
Arrivederci alla prossima settimana per la risposta ad un nuovo quesito!