Reverse Charge IVA: tutti i dettagli su cos’è e come funziona l’inversione contabile
Il Reverse Charge 2019 è stato introdotto per contrastare il fenomeno dell’evasione IVA: analizziamo cos’è, come si applica e quali sono le novità introdotte dalla normativa.
Il decreto legge n.°124 del 26 ottobre 2019, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili“, è entrato in vigore il 27/10/2019. Il provvedimento in questione è stato emesso per la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all’evasione fiscale.
Particolare attenzione, con riferimento agli adempimenti fiscali indicati dall’art.1130 del codice civile, in materia di attribuzione dell’amministratore, deve essere attribuita all’art. 4 del suddetto decreto legge, ossia alle ritenute e compensazioni in appalti ed estensioni del regime del Reverse Charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.
Il Reverse Charge è definito da Wikipedia come l'”inversione contabile” che è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale, il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente), se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore.
L’art. 4, pertanto, stabilisce che al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17 e’ inserito il seguente:
- “Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del Reverse Charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera). – 1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (tra cui i condomini) residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
- L’obbligo di cui al comma 1 è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
I successivi commi indicano i criteri applicativi, nonché gli obblighi del committente condominio in nome e per conto del suo mandatario e dell’impresa appaltatrice con riferimento all’indicazione dei lavoratori identificati tramite codice fiscale, nonché della responsabilità dei committenti per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.
Pertanto, il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Inoltre, chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 con l’applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.