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Reverse Charge IVA: tutti i dettagli su cos’è e come funziona l’inversione contabile

Il Reverse Charge 2019 è stato introdotto per contrastare il fenomeno dell’evasione IVA: analizziamo cos’è, come si applica e quali sono le novità introdotte dalla normativa.

Il decreto legge n.°124 del 26 ottobre 2019, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili“, è entrato in vigore il 27/10/2019. Il provvedimento in questione è stato emesso per la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all’evasione fiscale.

Particolare attenzione, con riferimento agli adempimenti fiscali indicati dall’art.1130 del codice civile, in materia di attribuzione dell’amministratore, deve essere attribuita all’art. 4 del suddetto decreto legge, ossia alle ritenute e compensazioni in appalti ed estensioni del regime del Reverse Charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.

Il Reverse Charge è definito da Wikipedia come l'”inversione contabile” che è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale, il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente), se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore.

L’art. 4, pertanto, stabilisce che al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17 e’ inserito il seguente:

  1. “Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e  subappalti  ed estensione  del  regime  del  Reverse Charge   per   il   contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera). – 1.  In  deroga  alla disposizione di cui all’articolo 17,  comma  1,  i  soggetti  di  cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (tra cui i condomini) residenti ai fini  delle  imposte  dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3,  lettera d), e 73, comma  3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle  ritenute  di  cui  agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del  decreto  legislativo  15  dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o  affidataria  e  dalle imprese  subappaltatrici,  ai   lavoratori   direttamente   impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
  2. L’obbligo di cui al comma 1 è  relativo  a  tutte  le  ritenute fiscali operate  dall’impresa  appaltatrice  o  affidataria  e  dalle imprese subappaltatrici, nel corso di  durata  del  contratto,  sulle retribuzioni   erogate   al    personale    direttamente    impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

I successivi commi indicano i criteri applicativi, nonché gli obblighi del committente condominio in nome e per conto del suo mandatario e dell’impresa appaltatrice con riferimento all’indicazione dei lavoratori identificati tramite codice fiscale, nonché  della responsabilità dei committenti per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. L’importo   corrispondente   all’ammontare   complessivo   del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o  affidataria e dalle imprese subappaltatrici  al  committente  con  almeno  cinque giorni lavorativi di anticipo, rispetto alla scadenza  del  versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico  conto corrente bancario o postale comunicato  dal  committente  all’impresa affidataria  o  appaltatrice   e   da   quest’ultima   alle   imprese subappaltatrici.

Pertanto, il soggetto obbligato in  base  alle  disposizioni  di  cui  al presente  articolo  che  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte,  alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute  è  soggetto  alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 13, comma 1  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Inoltre, chiunque,  obbligato  in  base  alle  disposizioni  di  cui  al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte alle  prescritte scadenze,  il  versamento  delle  ritenute,  è   punito   ai   sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo  2000  n.  74 con l’applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal 1° gennaio 2020.

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