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Amministratore di Condominio: l’importanza del corso di formazione iniziale e dei corsi di aggiornamento annuali

La formazione iniziale e quella periodica sono fondamentali per chi svolge l’attività di Amministratore di Condominio. Analizziamo quali sono i rischi per gli Amministratori che non hanno mai svolto un corso.

È ormai risaputo come la professione di Amministratore di Condominio sia in continua evoluzione per la diversità e la complessità delle mansioni e delle responsabilità che deve assumere quotidianamente. Da un punto di vista legislativo la legge 4/2013 ha disciplinato le professioni non regolamentate in Ordini e Collegi, tra le quali rientra appunto quella dell’Amministratore di Condominio.

Chi vuole svolgere questo tipo di professione ha l’obbligo di avere determinati requisiti:

  • Requisiti d’istruzione: deve possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
  • Requisiti di onorabilità: assenza di condanne penali, assenza di procedura fallimentare in corso, assenza di contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza etc.
  • Requisiti di professionalità: corso di formazione iniziale e corsi di aggiornamento annuali.

Il possesso dei suddetti requisiti, disposti sia dall’art. 71-bis disp. att. cod. civ., sia dalla legge 4/2013, deve essere indicato per iscritto in ogni documento o rapporto intrattenuto con i clienti, pena sanzionabilità ai sensi del codice del consumo in quanto responsabile di una pratica commerciale scorretta. La perdita dei requisiti di onorabilità comporta l’immediata decadenza dell’incarico.

In merito all’obbligo dei requisiti di professionalità, chi vuole intraprendere la professione deve essere in possesso di: un attestato di frequenza e superamento del corso di formazione iniziale (solo se ha iniziato a svolgere l’attività dopo il 18 giugno 2013) e di attestati che certifichino che annualmente l’amministratore svolge i corsi di aggiornamento aventi i requisiti definiti dal d.m. n. 140/2014.

A questo proposito il Tribunale di Padova ha definito che la formazione deve avere una cadenza annuale, ma non parlando di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo di frequentazione dei corsi di aggiornamento vada dalla data in cui è entrato in vigore il d.m. n.140/2014, ovvero il 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi. La mancanza di frequentazione del corso di aggiornamento ha come conseguenza il fatto che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo.

La questione legata alla formazione continua degli Amministratori di Condominio è sempre più un tema caldo che coinvolge in particolar modo le Associazioni di Categoria che si fanno carico non solo di promuovere i corsi di aggiornamento annuali, ma anche di controllare che i propri Amministratori/Associati abbiano i requisiti necessari per svolgere l’attività. Il ruolo delle Associazioni di Categoria, inoltre, è molto importante per far capire agli Amministratori l’importanza della formazione e informarli su quelle che potrebbero essere le conseguenze in mancanza dei requisiti richiesti.

È necessario sottolineare che, nell’ottica di specifiche verifiche, è possibile che vengano richiesti alle Associazioni di Categoria dei controlli da parte di Organismi Pubblici, come ad esempio la Polizia Municipale, sulla regolarità della posizione degli Amministratori di Condominio.

Purtroppo, non sussistendo obblighi di legge d’iscrizione alle Associazioni e non esistendo un registro pubblico al quale rivolgersi per verificare se l’amministratore frequenta i corsi di aggiornamento, è importante che i condòmini siano consapevoli di avere il diritto di verificare che la posizione dei propri Amministratori sia in regola per non rischiare di affidare patrimoni, talvolta anche di notevole entità, a persone non adeguatamente formate e aggiornate.

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