Unica utenza telematica per gli adempimenti fiscali degli Amministratori di Condominio
Novità per gli adempimenti fiscali degli amministratori di condominio: l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’utilizzo di un’unica utenza telematica per gli amministratori che gestiscono diversi condomìni.
Tra i vari obblighi degli amministratori di condominio, rientra quello degli obblighi dei sostituti d’imposta, tra i quali la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei Modelli 770.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/E del 27 febbraio 2020, ha risposto alle segnalazioni fatte dalle associazioni di categoria in merito alle difficoltà operative riscontrate nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti.
Attraverso la suddetta risoluzione, l’amministratore condominiale che rappresenta un considerevole numero di condomìni, avrà la possibilità di inviare le dichiarazioni telematiche non più tramite le singole utenze condominiali, ma attraverso un’unica utenza telematica intestata all’amministratore stesso.
Il collegamento tra l’amministratore ed il condominio amministrato viene verificato in base ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria desunti dai modelli AA5 ed AA7 presentati al momento della registrazione. Nello specifico, l’amministratore dovrà essere identificato dal codice carica 13 (Amministratore di Condominio) e nel caso in cui il condominio fosse in possesso di Partita IVA, l’amministratore dovrà essere identificato con il codice carica 1 (Rappresentante legale); mentre per quanto concerne il condominio, questo dovrà essere identificato con il codice 51 (Condomini).
Nel caso in cui i dati del condominio non risultassero registrati correttamente, questi possono essere modificati con la trasmissione dei modelli AA5 (oppure AA7 per i condomini con partita IVA) che può essere fatta tramite il servizio Fisconline o Entratel con l’utenza del condominio, tramite intermediari o tramite la presentazione dei modelli presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Con la nuova utenza telematica intestata all’amministratore, viene precisato all’interno della risoluzione n.10/E, gli amministratori potranno anche inviare tutte le comunicazioni di loro competenza, ad esempio la dichiarazione precompilata contenente i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente riferite ad interventi edilizi di recupero del patrimonio, interventi di riqualificazione energetica e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’edificio.
L’Agenzia, infine, sottolinea come la revoca dell’amministratore per la perdita dei requisiti previsti dall’art. 71 bis delle disposizioni attuative del c.c., comporta, di conseguenza, anche la revoca dell’utenza telematica. Resta comunque invariata la possibilità per gli amministratori di trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni tramite le utenze proprie del condominio, ovvero mediante intermediari.