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Riscaldamento in condominio: cosa fare se i condòmini chiedono il prolungamento dell’orario di accensione dei termosifoni?

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito verte su alcuni dubbi inerenti all’estensione del periodo di accensione dell’impianto di riscaldamento e l’installazione di appositi dispositivi di termoregolazione.

L'ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

in un condominio che amministro composto da 30 unità immobiliari, alcuni dei condòmini vogliono estendere a 24 ore l’accensione dell’impianto di riscaldamento, poiché sostengono che le 12 ore non sono sufficienti alle loro necessità. Secondo la zona di appartenenza, è consentito andare oltre le 12 ore di accensione del riscaldamento attuando un’integrazione all’impianto, ossia installando dei dispositivi di termoregolazione in ogni singolo appartamento con una spesa pro-capite che può variare dai 300 ai 600 euro a seconda del numero dei termosifoni presenti nell’appartamento.

Data la circostanza, può una maggioranza obbligare tutti i condòmini ad installare questo tipo di dispositivi nei propri appartamenti? Inoltre, l’intervento potrebbe essere considerato un’innovazione? Se dovessimo procedere in tal senso, vorrei sapere: qual è la maggioranza da raggiungere per deliberare in merito all’estensione oraria del riscaldamento e conseguentemente all’installazione dei dispositivi di termoregolazione in ogni appartamento?”

L'ESPERTO RISPONDE

“Preg.ma Associata,

La legge n.10 del 9 gennaio 1991 rubricata: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” ha disposto all’art. 26 comma 5, così come modificato dall’art.28, comma 2 legge 220/2012, che:

Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.

Il dettato normativo richiamato ha imposto l’obbligo, per tutti gli edifici pubblici e privati nel rispetto dell’ambito di applicabilità delle norme condominiali, di tutte le innovazioni finalizzate all’ adozione di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Successivamente, il legislatore europeo con la direttiva sull’efficienza energetica 2012/27/Ue e recepita dal legislatore italiano con il D.lgs. 102/2014 e successive modifiche introdotte D.lgs. n.1 141/2016 ha definito le linee guida per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in ambito di edifici condominiali al fine di migliorare la prestazione ed il consumo energetico degli edifici.

Con riferimento al suo quesito, il D.lgs. 102/2014 art. 9 comma 5 e successiva modifica  dispone che:

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime: a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di tele raffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio.

Alla lettera b) del medesimo comma 5 è stato disposto che:

Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

Nei casi in cui non sia possibile l’installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione la lettera c) del richiamato comma 5 dispone che:

Nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

Inoltre, il legislatore nazionale ha definito i criteri di suddivisione delle spese, alla lettera d del medesimo comma 5, disponendo che:

Quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.

Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso, gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Con riferimento al secondo quesito, il periodo e l’orario di accensione degli impianti di riscaldamento sono indicati dal D.P.R N° 412 del 26 Agosto 1993 in materia di regolamento recante norme per la progettazione l’istallazione l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4 della L. 9 gennaio 1991 n.10.

La normativa in questione dispone all’art. 9 il limite di esercizio degli impianti termici in base alle diverse zone climatiche, disciplinando i limiti massivi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e alla durata giornaliera di attivazione in modo tale da ottenere un buon risparmio energetico nel rispetto dei limiti indicati dalle Amministrazioni comunali così come indicati in base alle diverse zone climatiche richiamate dalla seguente disciplina.”

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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